REVOCA AMMINISTRATORE ANTE TEMPUS, QUANTIFICAZIONE COMPENSO, RISARCIMENTO DEL DANNO, DISCIPLINA IN TEMA DI CONTRATTO DI MANDATO.
L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO, IN IPOTESI DI REVOCA DELIBERATA DALL’ASSEMBLEA PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO NELL’ATTO DI NOMINA, HA DIRITTO, OLTRE CHE AL SODDISFACIMENTO DEI PROPRI EVENTUALI CREDITI, ALTRESÌ AL RISARCIMENTO DEI DANNI, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 1725 C.C., COMMA 1, SALVO CHE SUSSISTA UNA GIUSTA CAUSA, INDICATIVAMENTE RAVVISABILE TRA QUELLE CHE GIUSTIFICANO LA REVOCA GIUDIZIALE DELLO STESSO INCARICO.