FURTO DI AUTO, PARCHEGGIO CONDOMINIALE.
NESSUNA RESPONSABILITÀ DI CUSTODIA.
L’AREA DI PARCHEGGIO DA PARTE DEI SINGOLI CONDOMINI NON IMPLICA ALCUNA CONCLUSIONE DI CONTRATTO PER FATTI CONCLUDENTI ESSENDO PIUTTOSTO CONFIGURABILE COME ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO DEI BENI COMUNI AI SENSI DELL’ARTICOLO 1102 CODICE CIVILE.
Segue Pdf sentenza