Sollecito per raggiungimento CREDITI FORMATIVI (C.F.P.) ANACI periodo 2017/2018
Sollecito per raggiungimento CREDITI FORMATIVI (C.F.P.) ANACI periodo 2017/2018
Gentili Colleghi
Loro Sedi
Il presente sollecito è inoltrato a tutti gli iscritti, ma viene chiaramente indirizzato soprattutto nei confronti di coloro che non hanno raggiunto ancora i 28 C.F.P. (DM 140/2014 compreso).
Gentile Collega,
ho il dovere di rammentarTi che, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, II comma, nonché ai sensi dell’art. 8 del Regolamento dell’Attività di Formazione ultimo comma, alla data del 9/10/2018 devi ottenere ventotto Crediti Formativi Professionali (C.F.P.), comprensivi del Corso obbligatorio di aggiornamento ai sensi del D.M. 140/2014, altrimenti puoi incorrere nella:
SOSPENSIONE DI DIRITTO
per la mancanza del requisito relativo alla formazione periodica annuale
così come prescritto dalle regole ANACI anzidette
per il periodo formativo 2017/2018
In caso non riuscissi ad ottenere i previsti 28 C.F.P., ai sensi del già citato art. 5 dello Statuto comma II, Tu hai 4 mesi di tempo (dal 9/10/2018 al 9/2/2019) per sanare la Tua posizione con ANACI, rimediare al deficit formativo ed ottenere – sempre a far valere relativamente al periodo formativo 2017/2018 e non anche per il periodo successivo – i crediti formativi professionali (C.F.P.) e il Corso D.M. 140/2014 eventualmente mancanti.
Se ancora a quella data – il 9/2/2019 – non sarai riuscito a colmare il predetto deficit formativo, il Tuo nominativo non verrà più mostrato all’esterno del sito nazionale ANACI e non ti verrà neanche richiesto il pagamento per il rinnovo dell’iscrizione all’ANACI.
Colgo l’occasione per rammentarTi che, ai sensi del Regolamento per l’Attività di Formazione approvato dal Congresso di Verona del 17 dicembre 2016:
(A) La “formazione periodica” ANACI consiste:
a) nello svolgimento di un corso di almeno 15 ore ai sensi all’articolo 71 bis Disp. Att. Cod. Civ. lettera g) e del DM 140/2014 ed esame conclusivo sulle materie oggetto del corso stesso;
b) almeno ulteriori 12 ore conseguibili anche in convegno, seppur non inseriti in un Corso ai sensi del DM 140/2014;
c) almeno 1 ora sui contenuti principali dello Statuto e del relativo Regolamento di Attuazione, del Codice Deontologico e di Condotta Professionale, del presente Regolamento e del Regolamento d’uso del marchio collettivo.
Si devono pertanto raggiungere così i 28 CFP Crediti Formativi Professionali prescritti da ANACI per ogni anno (art. 8 del Regolamento dell’Attività della Formazione).
L’attività di formazione deve inoltre essere rispettosa del programma dei corsi ed essere svolta non prescindendo dai testi per la formazione approvati dalla Giunta Nazionale.