AMMINISTRATORE REVOCATO CON PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO, ART. 1129 COMMA 13 CODICE CIVILE.
IL DIVIETO DI NOMINA DELL’AMMINISTRATORE REVOCATO DAL TRIBUNALE È TEMPORANEO, E NON COMPRIME DEFINITIVAMENTE IL DIRITTO DELLO STESSO DI RICEVERE L’INCARICO, RILEVANDO SOLTANTO PER LA DESIGNAZIONE ASSEMBLEARE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA AL DECRETO DI RIMOZIONE.