CASSAZIONE 08 LUGLIO 2021, N 19436

CASSAZIONE 08 LUGLIO 2021, N 19436

AMMINISTRATORE REVOCATO, REVOCA GIUDIZIARIA.
OBBLIGO AL RENDICONTO.
AI SENSI DELL’ART. 1713 C.C L’AMMINISTRATORE REVOCATO DEVE RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE E RIMETTERE AL MANDANTE TUTTO CIÒ CHE ABBIA RICEVUTO PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.